Proprietà intellettuale e merci contraffatte

La contraffazione e la pirateria sono un tema di scottante attualità. Sono infatti sempre più numerosi i sequestri di merce contraffatta da parte della Guardia di Finanza. E si susseguono gli interventi normativi comunitari tesi a tutelare i diritti di proprietà intellettuale. Analizziamo il Regolamento di base e il Regolamento applicativo.

I prodotti realizzati violando le norme a tutela del marchio recano pregiudizio ai fabbricanti ed ai commercianti che puntualmente osservano le disposizioni legislative, ai titolari di diritti e ai consumatori che possono correre rischi per la salute e la sicurezza.

Con Reg. CE n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 (GU.CE. n. L 341 del 30.12.1994), la Comunità era intervenuta in tema di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.
Successivamente viene emanato il Reg. CE n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003 (GU.CE. n. 196 del 2.8.2003) che individua tre categorie di "merci che violano un diritto di proprietà intellettuale" e precisamente:

  • le merci contraffatte
  • le merci usurpative
  • una terza categoria, che ricomprende tipologie diverse di prodotti (vedi Definizioni a piè pagina ).

E' assimilato a merci che violano un diritto di proprietà intellettuale qualsiasi stampo o matrice specificamente destinato o adattato alla fabbricazione di tali merci, a condizione che l'uso di tali stampi o matrici violi i diritti del titolare del diritto ai sensi della normativa comunitaria dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

L'autorità doganale esercita il proprio potere di intervento qualora merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale siano:

  • dichiarate per l'immissione in libera pratica, l'esportazione o la riesportazione (art. 61 del Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992)
  • scoperte in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo (artt. 37 e 183 del Reg. CEE n. 2913/92)
  • vincolate ad un regime sospensivo ai sensi dell'art. 84, par. 1, lett a) del citato regolamento
  • riesportate, previa notifica a norma del successivo articolo 182, par. 2
  • poste in zona franca o deposito franco (art. 166 del Reg. CEE n. 2913/92).

ESCLUSIONI

Il Reg. CE n. 1383/2003 non si applica:

  • alle merci che recano un marchio di fabbrica o di commercio con il consenso del titolare del marchio o a quelle protette da una denominazione d'origine o da un'indicazione geografica, o da un brevetto o certificato protettivo complementare, da un diritto d'autore o diritto connesso, da un diritto di un disegno o modello o da una privativa per ritrovati vegetali fabbricate con il consenso del titolare del diritto, ma che si ritrovano, senza il consenso di quest'ultimo, in una delle situazioni di cui sopra
  • alle merci indicate nel precedente periodo che sono state fabbricate o sono protette da un altro diritto di proprietà intellettuale già illustrate in situazioni diverse da quelle stabilite con il titolare del diritto. Le due disposizioni sopra esposte hanno sostanzialmente lo scopo di escludere l'applicabilità della disciplina comunitaria alle eventuali controversie di diritto privato tra il titolare del diritto e l'importatore e, più precisamente, alle cosiddette vendite "parallele", assimilate a quelle sospette di ledere i diritti sulla proprietà intellettuale. Si tratta essenzialmente di vendite di prodotti di marche autentiche realizzate da distributori che si collocano al di fuori del circuito di distribuzione ufficiale imposto dai fabbricanti a tutela dei loro interessi commerciali (c.d. "mercato grigio").
  • nei casi di merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, entro i limiti previsti per la concessione della franchigia doganale, che non lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale.

DOMANDA DI INTERVENTO

Il regolamento detta le misure e le procedure in relazione alla domanda di intervento delle autorità doganali con la previsione di un blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi, prorogabile al massimo di dieci giorni lavorativi con possibilità di svincolo delle merci o revoca del blocco mediante il deposito di una garanzia, previ i necessari accertamenti.
La garanzia deve essere sufficiente per tutelare gli interessi del titolare del diritto e lascia impregiudicati gli altri mezzi di impugnazione di cui dispone il titolare del diritto.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

  • di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali, secondo le pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, senza alcun risarcimento e, salvo quanto diversamente previsto dalla legislazione nazionale, senza alcuna spesa per l'Erario, le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi
  • di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l'effetto di fornire la prova agli interessati dell'utile economico dell'operazione.

Tranne casi eccezionali, non si considera che abbia tale effetto la semplice eliminazione dei marchi di fabbrica o di commercio apposti abusivamente sulle merci contraffatte.
Le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale possono essere confiscate a favore dell'Erario.
Ciascuno Stato membro adotta sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento in questione; queste sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

REGOLAMENTI DI BASE E DI APPLICAZIONE

Il Reg. CE n. 1891/2004 della Commissione del 21 ottobre 2004 (GU.CE. n. L 328 del 30.10.2004), recante le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1383/2003 relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, denomina il Reg. CE n. 1383/2003 "regolamento di base", donde la ovvia, conseguente, sottintesa autodefinizione di "regolamento di applicazione", assumendone la medesima decorrenza.
Il nuovo regolamento abroga il precedente n. 1367/95, fa propri i riferimenti al medesimo ed è applicabile dal 1° luglio 2004.

Si precisa che possono fungere da rappresentanti del titolare del diritto di proprietà intellettuale o di ogni altra persona autorizzata a usare tale diritto le persone fisiche e le persone giuridiche, tra le quali figurano le società di gestione collettiva, il cui unico scopo o uno degli scopi principali consiste nel gestire o amministrare diritti d'autore o diritti connessi al diritto d'autore, i raggruppamenti o i rappresentanti che abbiano presentato una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta, come pure i costitutori.

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE DOMANDE DI INTERVENTO

Allorché una domanda d'intervento prevista dal regolamento di base è presentata personalmente dal titolare del diritto, il documento giustificativo è il seguente:

  • per i diritti oggetto di registrazione o, eventualmente, di un deposito, una prova della registrazione, effettuata dall'ufficio competente, o del deposito
  • per il diritto d'autore, i diritti connessi o il diritto relativo a disegni e a modelli non registrati o non depositati, qualsiasi mezzo di prova attestante la qualità di autore o di titolare originario.

Può essere considerata come prova una copia della registrazione figurante sulla base di dati di uffici nazionali o internazionali.
Per le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la prova predetta comprende, inoltre, la prova che il titolare del diritto è il produttore o il raggruppamento ed anche la prova che la denominazione/indicazione è stata registrata (il criterio si applica, mutatis mutandis, ai vini e alle bevande spiritose).

Quando la domanda di intervento è presentata da un'altra persona autorizzata ad usare uno dei diritti di proprietà indicati nel regolamento di base, il documento giustificativo è, oltre alle prove precedenti, il titolo in virtù del quale la persona è autorizzata a usare il diritto in questione.

Se la domanda di intervento è presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di proprietà, il documento giustificativo è, oltre alle prove di cui sopra, una prova della sua capacità di agire.
Il rappresentante deve presentare la dichiarazione prescritta nel regolamento di base, firmata dalle persone indicate sopra oppure un titolo in virtù del quale è autorizzato a sostenere tutte le spese conseguenti all'intervento doganale eseguito a loro nome.

Nel Reg. (CE) n. 1891/2004 sono presenti i seguenti Allegati:

Domanda di intervento nazionale
I-A Istruzioni per la compilazione
I-B Dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
I-C Uffici presso i quali presentare la domanda di intervento
Italia: Agenzia delle Dogane
Ufficio Antifrode
Via Mario Carucci, 71
00144 Roma
Tel. 06 50242081 - 50246596
Fax 06 50957300 – 50242021 
mail

Domanda di intervento comunitario
II-A Istruzioni per la compilazione
II-B Dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio
II-C Uffici presso i quali presentare la domanda di intervento
Italia: come sopra.

DEFINIZIONI

Merci contraffatte
Sono le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione:

  • 1. un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che, pertanto, violi i diritti del titolare del marchio in questione, ai sensi della normativa comunitaria sul marchio comunitario (Reg. CE n. 40/94 del Consiglio, del 20.12.1993 - GU.CE. n. L 11 del 14.1.1994, regolamento modificato poi dal Reg. CE n. 807/2003) o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali
  • 2. qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, auto-adesivo, opuscolo, foglietto illustrativo o documento di garanzia in cui figuri tale segno), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione delle merci di cui al punto 1
  • 3. gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione delle merci di cui al punto 1.

Merci usurpative
Sono le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del Reg. CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 (GU.CE. n. L 3 del 5.1.2002), su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

Terza categoria
Sono le merci che, nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali, ledono i diritti relativi:

  • ad un brevetto a norma della legislazione di tale Stato membro
  • ad un certificato protettivo complementare, quale previsto nel Reg. CE n. 1768/92 del Consiglio (GU.CE. n. L 182 del 2.7.1992) o nel Reg. CE n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU.CE. n. L 198 dell'8.8.1996)
  • alla privativa nazionale per ritrovato vegetali, a norma della legislazione di tale Stato membro o alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali quale prevista dal Reg. CE n. 2100/94 del Consiglio (GU.CE. n. L 227 dell'1.9.1994, regolamento successivamente modificato dal Reg. CE n. 807/2003)
  • alle denominazioni d'origine o alle indicazioni geografiche, a norma della legislazione di tale Stato membro o dei Regolamenti CE n. 2081/92 (GU.CE. n. L 208 del 24.7.1992, regolamento successivamente modificato dal Reg. CE n. 806/2003) e CE n. 1493/1999 del Consiglio (GU.CE. n. L 179 del 14.7.1999, regolamento successivamente modificato dal regolamento CE n. 806/2003)
  • alle denominazioni geografiche, ai sensi del Reg. CE n. 1576/89 del Consiglio (GU.CE n. L 160 del 12.6.1989, regolamento successivamente modificato dal regolamento CE n. 3378/94 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU.CE. n. 366 del 31.12.1994).

Titolare del diritto
E' il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio, di un diritto d'autore o dei diritti connessi, di un disegno o modello, di un brevetto o di un certificato protettivo complementare, di una privativa per ritrovati vegetali, di una denominazione d'origine protetta, di un'indicazione geografica protetta...
Oppure qualsiasi altra persona autorizzata ad usare i diritti di proprietà intellettuale di cui sopra ovvero un rappresentante del titolare del diritto o una persona autorizzata.

Marchio di fabbrica o di commercio
Ogni segno riproducibile graficamente che serva a distinguere i prodotti che formano oggetto dell'attività di una persona fisica o giuridica. Un marchio può essere costituito, tra l'altro, da denominazioni riprese sotto qualsiasi forma, quali parole, insieme di parole, nomi patronimici, pseudonimi, lettere, cifre, sigle, simboli, etc.

DOP – Denominazione di Origine Protetta
Nome di una regione, di un luogo determinato o in casi eccezionali di un paese, utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:

  • originario di quel luogo
  • avente qualità o caratteristiche derivate dall'ambiente geografico;
  • prodotto, trasformato ed elaborato in quel luogo.

IGP – Indicazione Geografica Protetta
Nome di una regione o di un luogo determinato utilizzato per designare un prodotto agricolo o alimentare:

  • originario di quel luogo
  • avente un elemento attribuibile all'origine geografica e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.